(1) Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono abrogati gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, i commi 2 e 3 dell'articolo 34 e l'articolo 35 della presente legge.
(2) Della data di cui al comma 1 è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.31)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.