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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 4

(1)  I terreni intestati nel Libro Fondiario a vicinie, interessenze o ad altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate, od ai loro componenti, sono goduti dai componenti della comunione in proporzione delle quote segnate per ciascuno nel Libro Fondiario.