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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 13

(1) Per l'amministrazione delle comunioni, di cui all'articolo 1 lo statuto prevederà un Consiglio di amministrazione quando il numero dei partecipanti è superiore a quindici.

(2) A capo del Consiglio di amministrazione è il Presidente.

(3) Per le comunioni composte di un numero di partecipanti non superiore a quindici, l'amministrazione è svolta dal Presidente.

(4) Il Presidente sarà eletto dall'assemblea e rappresenta la comunione, stando per essa anche in giudizio.

(5) L’elezione degli organi amministrativi avviene a maggioranza semplice e a ciascun partecipante spetta un voto.12)

12)
L'art. 13, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.