(1) Per l'amministrazione delle comunioni, di cui all'articolo 1 lo statuto prevederà un Consiglio di amministrazione quando il numero dei partecipanti è superiore a quindici.
(2) A capo del Consiglio di amministrazione è il Presidente.
(3) Per le comunioni composte di un numero di partecipanti non superiore a quindici, l'amministrazione è svolta dal Presidente.
(4) Il Presidente sarà eletto dall'assemblea e rappresenta la comunione, stando per essa anche in giudizio.
(5) L’elezione degli organi amministrativi avviene a maggioranza semplice e a ciascun partecipante spetta un voto.12)