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In vigore al: 21/11/2014

LEGGE PROVINCIALE 29 ottobre 1958, n. 71)
Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali

1)
Pubblicata nel B.U. 2 dicembre 1958, n. 49.

Art. 1

(1) Allo scopo di contribuire, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell'articolo 2 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'articolo 6 della Costituzione, alla salvaguardia delle caratteristiche etniche ed allo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nella provincia, sono istituite consulte culturali provinciali per ciascun gruppo ed un fondo per il finanziamento e la concessione di contributi e sussidi secondo le disposizioni seguenti. 2)

2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 2 giugno 1988, n. 21.

Art. 2

(1) Formano oggetto delle finalità di cui all'articolo 1 le attività, le manifestazioni, i rapporti e gli istituti riferibili alle materie di cui all'articolo 8, comma 1, cifre 3 e 4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare, per i gruppi linguistici tedesco e ladino, l'integrazione con l'area culturale tedesca e ladina.

(2) Nelle finalità di cui all'articolo 1 rientrano anche le istituzioni culturali per l'educazione fisica e lo sport popolare, nonché le attività ed i rapporti aventi il medesimo oggetto in quanto riferibili all'istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione.

(3) Rientrano nelle predette finalità le spese ed i contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche storiche, sale da esposizione, sale da teatro ed altri locali destinati ad attività culturali o artistiche. 3)

3)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 2 giugno 1988, n. 21.

Art. 3  delibera sentenza

(1) Al fine di promuovere e sostenere attività, iniziative e manifestazioni culturali o artistiche ai sensi degli articoli 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, associazioni e comitati, aventi la loro sede in provincia di Bolzano e che statutariamente svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche senza perseguire scopi di lucro. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale. Vantaggi economici possono inoltre essere concessi a privati residenti in provincia di Bolzano, per singole iniziative culturali o artistiche che non perseguano fini di lucro.

(2) In particolare, la Provincia può promuovere e/o realizzare direttamente i seguenti interventi di carattere culturale o artistico:

  • a)  manifestazioni ed attività culturali o artistiche di interesse provinciale, da svolgersi sul territorio provinciale, nazionale o all' estero;
  • b)  l' acquisto, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di biblioteche storiche, di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di costumi tradizionali e di strumenti musicali;
  • c)  l' acquisto di oggetti d'arte.

(3) La Giunta provinciale nomina annualmente per ciascun gruppo linguistico una commissione composta dall'assessore competente o da un suo delegato che la presiede e da due esperti designati dalla rispettiva consulta culturale con il compito di elaborare proposte per l'acquisto di oggetti d'arte da sottoporre all'approvazione della Giunta stessa.

(4) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi e sussidi ad artisti che operano nei vari settori della cultura residenti in provincia di Bolzano da almeno un anno. La Giunta provinciale ha inoltre la facoltà di concedere sussidi di qualificazione a giovani artisti al fine di favorirne la formazione.

Le modalità vengono fissate con deliberazione della Giunta stessa.

(5) Per ricerche o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'arte, dell'educazione e della scienza, la Giunta provinciale può inoltre assegnare dei premi a singole persone o enti. Con la deliberazione che determina l'ammontare e la denominazione dei premi, la Giunta provinciale può insediare delle commissioni o giurie al fine di individuare i vincitori dei vari premi. L'aggiudicazione dei premi è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente per le attività culturali.

(6) La Giunta provinciale ha altresì la facoltà di indire dei concorsi per il conferimento di premi in tutti i settori della cultura e dell'arte.

(7) Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le rispettive consulte culturali possono organizzarsi in sottocommissioni coinvolgendo, in casi particolari, esperti esterni/esperte esterne. 4)

massimeDelibera N. 2912 del 10.08.2005 - Approvazione dei criteri relativi all'incentivazione delle attività ed investimenti culturali per il gruppo linguistico ladino
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 2 giugno 1988, n. 21, e successivamente modificato dall'art. 7 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3;
vedi anche l'art. 11 della L.P. 2 giugno 1988, n. 21:

Art. 1

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di guerra siti in Alto Adige a carico del fondo di cui all'art. 1.

Art. 4

(1) Le consulte culturali per i gruppi linguistici tedesco ed italiano sono composte ciascuna:

  • a)  da un membro della Giunta provinciale appartenente al rispettivo gruppo linguistico, quale presidente;
  • b)  da sei rappresentanti di enti od associazioni di cui all' articolo 3 che svolgono attività nei seguenti rami:
  •   cultura popolare, spettacolo, canto e musica, arti figurative e letteratura, usi e costumi, istituzioni culturali;
  • c)  da quattro esperti scelti dalla Giunta provinciale.

(2) La consulta culturale per il gruppo linguistico ladino è composta:

  • a)  da un membro della Giunta provinciale o un consigliere provinciale appartenente al gruppo linguistico ladino, quale presidente;
  • b)  da due rappresentanti di enti od associazioni di cui all' articolo 3, svolgenti la loro attività in uno dei rami elencati al punto b) del comma precedente;
  • c)  da due esperti scelti dalla Giunta provinciale.

(3) Nella prima seduta della consulta, il presidente designa il membro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Funge da segretario della consulta un dipendente dell'Amministrazione provinciale.

(4) Le consulte culturali sono nominate con decreto del Presidente della giunta provinciale previa deliberazione della Giunta provinciale per la durata in carica del Consiglio provinciale. Esse si riuniscono almeno due volte all'anno e quando siano convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro rispettivamente due membri. 5)

5)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 2 giugno 1988, n. 21.

Art. 5

(1) Le consulte culturali hanno facoltà di prendere iniziative e di formulare proposte per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla presente legge. In particolare spetta ad esse di:

  • a)  favorire la promozione e diffusione di attività, manifestazioni e iniziative culturali o artistiche, nonché la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale;
  • b)  di esprimere pareri sulle attività, manifestazioni ed iniziative promosse o realizzate direttamente dalla Provincia, nonché sull' assegnazione dei contributi, sussidi e sovvenzioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a) e b), e commi 4, 5 e 6. 6)
6)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art 5 della L.P. 2 giugno 1988, n. 21.

Art. 6

(1) Al fine di coordinare le attività, le manifestazioni culturali o artistiche e le iniziative che interessano più gruppi linguistici è istituito un comitato di coordinamento composto dai seguenti membri:

  • a)  gli assessori provinciali competenti in materia di attività culturali per tutti i tre gruppi linguistici;
  • b)  due membri designati dalla consulta culturale per il gruppo linguistico tedesco;
  • c)  un membro designato dalla consulta culturale per il gruppo linguistico italiano;
  • d)  un membro designato dalla consulta culturale ladina, nel caso in cui nessun assessore appartenente al gruppo linguistico ladino faccia parte della Giunta provinciale.

(2) La presidenza del comitato è assunta, nei primi 30 mesi del suo funzionamento, dall'Assessore provinciale alle attività culturali in lingua tedesca e per il successivo periodo dall'Assessore provinciale alle attività culturali in lingua italiana. Qualora vi sia anche un Assessore provinciale per il gruppo linguistico ladino, la presidenza sarà assunta, in alternanza, dai tre Assessori per un periodo di tempo di 20 mesi ciascuno. L'Assessore provinciale per il gruppo linguistico ladino assumerà la presidenza nell'ultimo periodo di 20 mesi di funzionamento del comitato.

(3) Fungono da segretari del comitato due impiegati delle Ripartizioni competenti. 7)

7)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 2 giugno 1988, n. 21.

Art. 7

(1) Le consulte culturali di cui all'articolo 4 ed il comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 possono deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

(2) Ai membri ed ai segretari delle consulte e del comitato sono corrisposti, in quanto spettino, i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale. 8)

8)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 2 giugno 1988, n. 21.

Art. 8

(1) Le domande per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4 devono pervenire al competente Assessorato provinciale alle attività culturali entro il 28 febbraio di ogni anno, ovvero entro il diverso termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredate della seguente documentazione:

  • a)  relazione sull' attività relativa all'anno precedente;
  • b)  programma dell' attività per l'anno in corso con preventivo di spesa ed indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza. 9)

(2) Le domande concernenti attività non periodiche non sono legate al termine di cui al primo comma. Esse devono però essere corredate da un dettagliato preventivo, con l'indicazione degli altri mezzi disponibili per il finanziamento dell'iniziativa e della loro provenienza.

9)
Il I° comma è stato sostituito dall'art. 8 della L.P. 2 guigno 1988, n. 21.

Art. 9

(1) Il fondo per le attività culturali di cui all'articolo 1 della presente legge fa capo all'articolo 34 del bilancio provinciale approvato per il 1958 ed agli articoli corrispondenti dei bilanci successivi.

(2) La deliberazione della Giunta provinciale può limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti del fondo, dei programmi di attività predisposti dalle consulte culturali e rispettivamente dal Comitato di coordinamento e proposti dall'Assessore preposto alle attività culturali con l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, con facoltà all'Assessore di determinare in via definitiva le spese medesime.

Art. 9/bis (Partecipazione all'Ente per la gestione del Teatro civico di Bolzano e dell'Auditorium provinciale)  

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad un ente per la gestione del Teatro civico di Bolzano e dell'Auditorium provinciale, di seguito denominato Ente, riconoscendo le predette strutture culturali di interesse provinciale.

(2) Lo statuto dell'Ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori provinciali competenti per la cultura.

(3) La quota di partecipazione della Provincia agli oneri di gestione del Teatro non può essere superiore alla quota a carico del Comune di Bolzano, mentre quella per gli oneri di gestione dell'Auditorium provinciale è pari al 75 per cento del totale.

(4) Esaminati il programma e il bilancio preventivo dell'Ente, la Giunta provinciale determina il contributo annuale a carico della Provincia. Tale contributo è erogato prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla presente legge e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, e successive modifiche.

(5) La spesa per l'attuazione del presente articolo, da effettuarsi con apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche. 10)

10)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Art. 10

(1) Per quanto concerne le attività di cui al secondo comma dell'articolo 2 sarà provveduto con apposita legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.