(1) A parità di condizioni sono preferiti gli impianti di trattamento atti a migliorare le caratteristiche degli effluenti e a consentire il recupero energetico. Sono vietati i trattamenti che comportano l'addizione di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo a causa della loro natura o concentrazione.
(2) Il compostaggio diretto sul suolo senza impermeabilizzazione è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19.
(3) Presso gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento, quali gli impianti a biogas, è ammesso, previa autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, anche il cotrattamento di rifiuti organici e prodotti vegetali nel rispetto delle seguenti condizioni:
- la quantità massima di rifiuti organici e prodotti vegetali immessi che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda, non può superare il 20 % della quantità totale annua trattata;
- possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e i prodotti vegetali prodotti nel territorio della provincia di Bolzano;
- con l'aggiunta di rifiuti organici o prodotti vegetali non coinvolti nel ciclo foraggiero non può essere superato il carico di azoto di cui all'articolo 16, comma 1, considerando 15 t/anno di rifiuti organici o prodotti vegetali pari a 85 kg di azoto (1 UBA).
(4) I materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti di cui al comma 3 sono equiparati agli effluenti di allevamento.
(5) Gli impianti di trattamento con una capacità superiore a 200 UBA sono soggetti ad approvazione ed autorizzazione all'esercizio da parte dell'Agenzia, applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale. Gli impianti che prevedono anche il cotrattamento di rifiuti organici sono soggetti anche ad approvazione ed autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.
(6) Gli impianti di compostaggio e quelli di trattamento anaerobico di effluenti di allevamento non conformi alle disposizioni del presente articolo vengono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.