(1) Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all’articolo 22 della legge coloro che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.
(2) Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un test di valutazione della capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca.
(3) Il test di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.
(4) Il test di comprensione orale può essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. Dell’elaborazione e dello svolgimento del test può essere incaricata una struttura esterna.
(5) L’attestazione di superamento del test è valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche. 2)