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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 411)
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

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1)

Pubblicato nel B.U. 11 settembre 2007, n. 37.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Le qualifiche relative a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente regolamento si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

(2) Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per professione regolamentata, l'attività o l'insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare, costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale;
  2. per dirigente d'azienda, qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente, una delle seguenti funzioni:
    1. direttore d'azienda o di filiale;
    2. institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
    3. dirigente con mansioni commerciali o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda;
  3. per professione che la persona interessata intende esercitare, la professione per la quale la persona interessata è qualificata nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili;
  4. per Stato membro d'origine, lo Stato membro in cui è stata acquisita la qualifica professionale.
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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 41
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Requisiti per il riconoscimento)
ActionActionArt. 4 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, lista I)
ActionActionArt. 5 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste II, III e IV)
ActionActionArt. 6 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste V, VI, VII e VIII)
ActionActionArt. 7 (Continuità dell'attività)
ActionActionArt. 8 (Autorità competenti per il riconoscimento)
ActionActionArt. 9 (Procedimento di riconoscimento)
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ActionActionArt. 11 (Effetti del riconoscimento)
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