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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 411)
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

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1)

Pubblicato nel B.U. 11 settembre 2007, n. 37.

Art. 10 (Prova di altri requisiti)

(1) Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, siano previsti requisiti di onorabilità o di moralità o di assenza di dichiarazione di fallimento o di sospensione o divieto dell'esercizio della professione per gravi mancanze professionali o condanne penali, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, attestanti il possesso dei requisiti medesimi.

(2) Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienza non rilasci i documenti di cui al comma 1, la persona interessata può presentare una dichiarazione giurata o, se non prevista nello Stato membro d'origine o di provenienza, una dichiarazione solenne resa dinanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio, oppure ad un organo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza.

(3) Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sia previsto il requisito della capacità finanziaria ovvero della copertura assicurativa dei danni da responsabilità professionale ai sensi della normativa provinciale o nazionale, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, di attestati rilasciati da una banca o da una società di assicurazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

(4) Nei casi in cui, per l'ammissione all'esercizio delle attività di cui all'allegato A, sia previsto il requisito di sana costituzione fisica o psichica, il direttore di ripartizione competente può avvalersi, ai fini della relativa prova, dei documenti richiesti nello Stato membro d'origine; qualora lo Stato membro d'origine non richieda documenti del genere, la persona interessata può presentare un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato.

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ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 41
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Requisiti per il riconoscimento)
ActionActionArt. 4 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, lista I)
ActionActionArt. 5 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste II, III e IV)
ActionActionArt. 6 (Riconoscimento delle attività di cui all'allegato A, liste V, VI, VII e VIII)
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