Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 febbraio 2004, n. 8.
(1) Il registro provinciale è pubblico e chiunque può prenderne visione.
(2) All'inizio di ogni anno viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle organizzazioni iscritte nell'anno precedente.