Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 febbraio 2004, n. 8.
(1) Ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, i contributi, le sovvenzioni ed altre provvidenze di carattere economico previste dalle singole leggi provinciali di settore possono essere concesse anche ad organizzazioni non iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della legge provinciale.