(1) L'amministrazione committente può affidare l'incarico per la progettazione e per altri servizi professionali, in base ad uno dei seguenti criteri:
- a) al curriculum ed al prezzo;
- b) al curriculum;
- c) al prezzo.
(2) L'amministrazione committente può inoltre inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale criterio di valutazione, il termine di consegna delle varie fasi progettuali o altri criteri anche al fine di garantire il principio della rotazione degli incarichi.
(3) Gli incarichi con corrispettivo fino a 100.000 euro possono essere affidati dall'amministrazione committente a soggetti di sua fiducia di cui all'articolo 22 della legge. 7)
(4) Per gli incarichi con corrispettivo superiore a 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria di 200.000 Dsp l'amministrazione committente invita, in caso di procedura negoziata, almeno tre professionisti, scelti dall'elenco di fiducia, ove ufficialmente istituito, tenendo conto dell'importo degli incarichi già conferiti agli stessi e dell'esperienza professionale maturata. Sono preferiti i professionisti, ai quali sono stati conferiti incarichi per importi di minore entità. 7)
(5) Qualora per l'affidamento di un servizio si esperisca una gara si applicano le disposizioni del Capo VI della legge per quanto compatibili. 7)