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In vigore al: 21/11/2014

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 19 (Piano di manutenzione e cronoprogramma dei lavori)

(1) Il piano di manutenzione fa parte del progetto esecutivo e assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento e deve contenere le informazioni, anche grafiche, necessarie a garantire l'uso corretto e la manutenzione programmata delle parti più importanti del bene, con particolare riferimento agli impianti tecnologici. Il piano di manutenzione è formato dai seguenti documenti:

  • a)  manuale d' uso, si riferisce all'uso delle parti piú importanti del bene, ed in particolare agli impianti tecnologici;
  • b)  manuale di manutenzione, si riferisce alla manutenzione delle parti piú importanti del bene, ed in particolare agli impianti tecnologici;
  • c)  programma di manutenzione, prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze prefissate al fine di una corretta gestione del bene.

(2) Il piano di manutenzione e gli elaborati del progetto aggiornati dai direttori dei lavori, coordinati dal direttore dei lavori generale, in base all'effettiva esecuzione, devono essere consegnati con atto formale all'organo competente per la manutenzione dell'opera realizzata, entro il termine stabilito per la consegna dell'immobile all'utente. Le opere stradali possono essere aperte al traffico previa dichiarazione di transitabilità del direttore dei lavori, sentito il collaudatore, ove previsto.

(3) Il piano di manutenzione deve essere coordinato con il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione rispetto ai rischi cui sono esposti i lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri. 8)

(4) Il progetto esecutivo di durata superiore all'anno è corredato dal cronoprogramma dei lavori delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

(5) Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma dei lavori è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

(6) Nel calcolo del tempo contrattuale di lavori con durata superiore all'anno deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

(7) Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma dei lavori.

8)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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