Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) In casi particolari, in cui si ravvisa l'interesse ad un'ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
(2) Il premio per ogni giorno di anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente per l'ultimazione non può essere superiore alla penale di cui all'articolo 51 comma 2.
(3) Il premio non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.