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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 411) 2)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

2)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.

Art. 47 (Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari)

(1) L'elenco delle prestazioni contiene l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'opera, dei materiali e delle componenti previsti nel progetto.

(2) L'elenco dei prezzi unitari, ai fini dell'aggiudicazione col metodo del ribasso percentuale ai sensi dell'articolo 38 della legge, è stilato applicando alle quantità delle prestazioni i prezzi unitari dedotti dall'elenco prezzi informativi provinciali per i lavori pubblici.

(3) Per le voci mancanti il relativo prezzo è determinato:

  1. applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
  2. aggiungendo una percentuale non superiore al 13 per cento per spese generali;
  3. aggiungendo, infine, una percentuale non superiore al dieci per cento per utile dell'appaltatore.

(4) Nell'importo contrattuale sono compresi i costi per la sicurezza nella misura prevista nel piano della sicurezza e nel bando di gara. L'impresa è obbligata a destinare i relativi importi fissi alle misure di sicurezza sul cantiere prescritte. Detti costi non sono soggetti a ribasso d'asta.36)

36)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 18 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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