Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, N. 39.
(1) A decorrere dal 1° settembre 2000, gli ordinamenti e le relative sperimentazioni funzionanti nell'anno 1999/2000 sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento e gli orari di funzionamento, costituiscono, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 122), i curricoli delle scuole a carattere statale. A decorrere dal 1° settembre 2000 i seguenti indirizzi e nuovi piani orario e piani di studio costituiscono inoltre i curricoli delle scuole a carattere statale:
(2) Ai curricoli di cui al comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa, adottato da ciascuna istituzione scolastica a norma della menzionata legge provinciale.
Riportata al n. XXXV - F/i.
Il comma 1 è stato integrato con D.P.G.P. 22 settembre 2000, n. 5/16.3.