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In vigore al: 21/11/2014

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 2000, n. 4/16.11)
Norme transitorie per la prima applicazione della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12

1)

Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, N. 39.

Art. 1 (Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)

(1) A decorrere dal 1° settembre 2000, gli ordinamenti e le relative sperimentazioni funzionanti nell'anno 1999/2000 sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento e gli orari di funzionamento, costituiscono, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 122), i curricoli delle scuole a carattere statale. A decorrere dal 1° settembre 2000 i seguenti indirizzi e nuovi piani orario e piani di studio costituiscono inoltre i curricoli delle scuole a carattere statale:

  • -  nuovi piani orario e piani di studio "Classi coopertive" presso le scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca;
  • -  nuovi piani orario e piani ad indirizzo musicale presso le scuole secondarie di primo grado in lingua tedesca;
  • -  indirizzo "Elettronica e Telecomunicazioni" presso l' Istituto Tecnico Industriale di Merano;
  • -  progetto statale "Mercurio" nei trienni dell' Istituto Tecnico Commerciale "H. Kunter" di Bolzano e dell'Istituto Tecnico commerciale di Brunico;
  • -  indirizzo "Informatica-Industriale" nel triennio dell' Istituto Industriale di Silandro;
  • -  indirizzo "Informatica-Industriale" presso l' Istituto Tecnico Industriale di Bressanone;
  • -  nuovi piani orario e piani di studio presso il Liceo scientifico "A. Einstein" di Merano;
  • -  nuovi piani orario e piani di studio presso l' Istituto magistrale "J. Gasser" di Bressanone;
  • -  reistituzione del "Indirizzo linguistico" per il Biennio presso il Liceo scientifico di Vipiteno. 3)

(2) Ai curricoli di cui al comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa, adottato da ciascuna istituzione scolastica a norma della menzionata legge provinciale.

2)

Riportata al n. XXXV - F/i.

3)

Il comma 1 è stato integrato con D.P.G.P. 22 settembre 2000, n. 5/16.3.

Art. 2 (Monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento)

(1) Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado il monte ore annuale delle discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni è pari al numero di ore calcolato sulla base di trentaquattro settimane di lezione.

(2) Nelle scuole elementari il monte ore annuale minimo delle discipline obbligatorie di insegnamento previste dai curricoli è definito come segue:

  • a)  per la scuola in lingua italiana:
    lingua italiana - 204 ore;
    matematica - 136 ore;
    scienze - 68 ore;
    storia/geografia/studi sociali - 102 ore;
    educazione all'immagine - 34 ore;
    educazione al suono e alla musica - 34 ore;
    educazione motoria - 34 ore;
    seconda lingua - 204 ore;
    religione - 68 ore;
  • b)  per la scuola in lingua tedesca:
    lingua tedesca - 170 ore;
    matematica - 170 ore;
    storia/geografia/studi sociali/scienze - 68 ore nella prima e seconda classe, 136 ore nelle altre classi;
    educazione all'immagine - 34 ore;
    educazione al suono e alla musica - 34 ore;
    educazione motoria - 34 ore;
    seconda lingua - 136 ore nella seconda e terza classe, 170 ore nella quarta e quinta classe;
    religione - 68 ore;
  • c)  per la scuola ladina:
    Lingua ladina - 68 ore;
    lingua italiana - 170 ore;
    lingua tedesca - 170 ore;
    matematica – 170 ore;
    storia/geografia/studi sociali/scienze - 68 ore nella prima e seconda classe, 136 ore nelle altre classi;
    educazione all'immagine, educazione al suono e alla musica, educazione motoria - 136 ore;
    religione - 68 ore.

Art. 3 (Orario obbligatorio annuale complessivo)

(1) L'orario obbligatorio annuale complessivo dell'attività didattica è calcolato sulla base di 34 settimane di lezione previste dal vigente calendario scolastico.

(2) Le singole scuole possono innalzare il numero minimo delle ore obbligatorie prescritte dalle norme vigenti, secondo le esigenze del piano dell'offerta formativa e tenendo conto della dotazione organica assegnata.

(3) La quota obbligatoria di base del curricolo è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di cui all'articolo 2.

(4) La quota obbligatoria a libera disposizione della scuola è pari alla differenza tra l'orario complessivo obbligatorio di cui ai commi 1 e 2 e la quota obbligatoria di base di cui al comma 3.

(5) L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 3 e 4, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Art. 4 (Utilizzazione della quota a disposizione della scuola)

(1) La quota obbligatoria a libera disposizione della scuola è utilizzata

  • a)  per confermare l' attuale assetto ordinamentale, o
  • b)  per realizzare compensazioni tra le discipline previste dai curricoli, o
  • c)  per introdurre nuove discipline ovvero nuove attività didattiche obbligatorie,

utilizzando le risorse professionali presenti nella scuola, anche in attuazione dell'organico funzionale.

(2) Nuove discipline possono essere introdotte soltanto se esistono i relativi programmi approvati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ovvero in via sperimentale.

Art. 5 (Orario obbligatorio nella scuola elementare)

(1) L'orario obbligatorio annuale complessivo delle attività didattiche ha la durata minima di 850 ore (=25x34) nelle prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca e delle scuole elementari delle località ladine e di 918 ore (=27x34) in tutte le altre classi.

(2) Dall'orario obbligatorio delle attività didattiche è escluso il tempo dedicato alla mensa ed al trasporto.

(3) Anche per le scuole elementari trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 (Iniziative parascolastiche)

(1) È revocata la disposizione per cui le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto relative ai progetti per aree disciplinari, gemellaggi tra scuole e classi, nonché scambi di alunni, siano inviate, a norma dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione della Giunta provinciale 29 giugno 1998, n. 2867, alla competente Intendenza scolastica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A 4)
Elenco dei nuovi piani orario e piani di studio, che vengono introdotti nelle seguenti scuole secondarie superiori a partire dall'anno scolastico 2000/2001

Liceo Scientifico "A. Einstein" di Merano

Introduzione del piano orario e dei piani di studi già attuati nei licei scientifici di Bressanone, Brunico e Vipiteno con le seguenti modifiche del piano orario valido fino alla fine dell'anno scolastico 1999/2000:

  • -  introduzione della materia "disciplina giuridica ed economica" nel Biennio;
  • -  distribuzione dell' insegnamento informatico su tutto il Curricolo;
  • -  le ore di matematica saranno ragruppate verso il triennio, leggero incremento delle ore complessive;
  • -  la materia "laboratorio di fisica-chimica" deve offrire agli alunni un' istruzione di tipo pratico nelle materie scientifiche;
  • -  i contenuti della materia "geografia" verranno impartiti in futuro attraverso le materie "scienze naturali" e "disciplina giuridica ed economica". Mediante l' eliminazione della materia sarà possibile limitare le ore settimanali a 34.

Istituto Magistrale "J. Gasser" di Bressanone

Modifiche nel quadro orario:

  • -  la materia "prassi musicale/armonia" con 2 ore settimanali verrà sostituita nel triennio con la materia "storia della musica";
  • -  sostituzione della denominazione "indirizzo socio-comunicativo" con la denominazione "indirizzo sociale"

Liceo Scientifico di Vipiteno

  • -  reistituzione dell' indirizzo linguistico nel biennio.


piano orario 1


piano orario 2


piano orario 3

4)

L'allegato A è stato aggiunto con D.P.G.P. 22 settembre 2000, n. 5/16.3.

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