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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 12 (Vendite di liquidazione)

(1) Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo quando il richiedente dimostri di dover vendere le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:

  1. cessione, chiusura e trasferimento dell'azienda o di una sua succursale;
  2. ristrutturazione dell'azienda, esclusa l'ordinaria manutenzione, che comporti la chiusura dell'esercizio per almeno due settimane;
  3. gravi calamità che hanno colpito l'azienda;
  4. giubileo aziendale ogni venticinquesimo anno.

(2) Non costituiscono cessione dell'azienda ai fini del presente articolo, la trasformazione di una ditta individuale in una società, il mutamento della forma societaria e la cessione di quote sociali.

(3) Nei trentasei mesi successivi alla chiusura della vendita di liquidazione, il venditore o il titolare dell'esercizio o il rilevatario dell'attività fallimentare non può effettuare nello stesso esercizio alcuna vendita straordinaria, di liquidazione e fallimentare, salvo il caso di gravi calamità, chiusura dell’azienda e giubileo aziendale. Tale disposizione non si applica al subentrante in caso di cessione d'azienda, che non rientri nelle tipologie di cui al precedente comma.12)

(4) Sono equiparate alle vendite di liquidazione le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari. In tale caso la vendita deve essere effettuata nei locali in cui il fallito esercitava la propria attività commerciale. Nei predetti locali non possono essere introdotte merci di provenienza non fallimentare.

(5) Non sono soggetti alla presente disciplina le vendite al dettaglio ordinate dall'autorità giudiziaria a seguito di fallimento e gestite direttamente dalla curatela fallimentare. Solo queste ultime possono essere presentate al pubblico come vendite fallimentari.

(6) Le vendite di liquidazione e le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari non possono avere una durata superiore a 30 giorni, prorogabili solo per circostanze eccezionali e documentate.

(7) Copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa. In tutte le comunicazioni pubblicitarie scritte che attengono alle vendite straordinarie devono essere riportati gli estremi della comunicazione.

(8) Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.13)

(9) Le comunicazioni devono essere presentate al comune competente per territorio prima della data d'inizio della vendita, accompagnate da una autocertificazione del richiedente attestante la veridicità di una delle circostanze indicate al comma 1. La comunicazione deve riportare:

  1. l'indirizzo dell'esercizio di vendita;
  2. la data di inizio e del termine della vendita;
  3. le merci poste in vendita distinte per settori merceologici, con l'indicazione della quantità nonché del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi per le singole merci o per gruppi omogenei di merci poste in vendita.14)

(10) La vendita deve essere effettuata durante l'orario normale dei negozi e nei soli locali dell'esercizio commerciale. Alle vendite deve seguire immediatamente l'adempimento delle condizioni di cui al comma 1, indicate nella comunicazione. Nel caso di chiusura, trasferimento e ristrutturazione dell'azienda o di una succursale, deve seguire l'immediata cessazione dell'attività.

12)
Il comma 3 dell'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2008, n. 48.
13)
Il comma 8 dell'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 16 settembre 2008, n. 48.
14)
Il comma 9 dell'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 16 settembre 2008, n. 48.
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