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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

Art. 1 (Definizioni)  delibera sentenza

(1) Agli effetti del presente regolamento, per «legge» si intende la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a, della legge si considerano:

  1. utilizzatori professionali di determinate merci, coloro che impiegano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività aziendale;
  2. utilizzatori in grande di determinate merci, gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

(3) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. Più esercizi presenti all'interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, come previsto dall’articolo 8 della legge, possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall’edificio. Il consumatore può accedere attraverso uno spazio comune antistante l’area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l’area casse per tutte le merci acquistate. Solo l’area occupata dalle casse e non l’intero spazio comune nel quale le stesse sono collocate, è considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell'esercizio l'esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all'autorità competente in base alla tipologia dell'esercizio. La Giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune può autorizzare come superficie di vendita un'area esterna al locale di vendita.2)

(4) L'area espositiva di merci di qualsiasi tipo, con accesso aperto al pubblico e con presenza di personale dell'impresa, costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita ed è soggetta ad autorizzazione. Tale disposizione non si applica nel caso di area espositiva di auto usate nonché nel caso di manifestazioni fieristiche oppure di esposizioni limitate a pochi giorni ed autorizzate in base alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo".3)

(5) Negli esercizi di commercio al dettaglio, gli articoli posti in vendita possono anche essere dati in locazione.

(6) La vendita di merci di qualsiasi tipo effettuata con contratti negoziati fuori dei locali commerciali, è soggetta alle disposizioni statali in materia, con particolare riguardo all'obbligo di informazione del consumatore circa l'irrinunciabilità al diritto di recesso. In ogni caso nei locali in cui tali vendite vengono effettuate deve essere esposto un cartello, ben visibile, nel quale il diritto di recesso e le relative norme sono espressamente richiamati.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 28.10.2008 - Vendita al dettaglio in zona produttiva - necessaria separazione di due esercizi nello stesso edificio - possibilità di unica area casse
2)
L'art. 1, comma 3, è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 aprile 2008, n. 18, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2008, n. 67.
3)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2009, n. 58.
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