(1) È soppressa la Commissione provinciale dell'artigianato di cui al Capo VI della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche.
(2) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, le funzioni della Commissione provinciale dell'artigianato sono attribuite al Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato.
(3) Le funzioni della Commissione provinciale dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 31, comma 6, della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, sono esercitate dal Direttore della Ripartizione provinciale Artigianato, sentite le associazioni di categoria più rappresentative della provincia di Bolzano.
(4) Le funzioni della Commissione provinciale dell'Artigianato attinenti l'iscrizione, la variazione e la cancellazione delle imprese artigiane di cui al Capo VI della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, l'iscrizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della medesima legge, sono attribuite alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, da esercitarsi secondo le modalità e con gli effetti di cui al Capo III del presente regolamento.
(5) Sono altresì attribuite alla Camera di commercio le funzioni concernenti l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche, ed i pareri di cui all'articolo 3 della medesima legge.
(6) L'Albo delle imprese artigiane è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.