(1) Qualora il beneficiario intenda trasferire la sua residenza in un altro comune, l'abitazione agevolata può essere alienata o data in locazione ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera b), della legge, previa autorizzazione della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata, nei seguenti casi:
(2) La locazione temporanea può essere autorizzata se il beneficiario non può occupare la propria abitazione per un periodo prolungato per motivi di studio o di lavoro.
(3) L'autorizzazione alla locazione dell'abitazione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge può anche essere concessa qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia ed il richiedente intenda prendere in locazione un'altra abitazione adeguata. L'abitazione agevolata deve, in questo caso, essere locata in base alle condizioni previste dall'articolo 63, comma 4, della legge.