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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 39 (Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione nel primo decennio di validità del vincolo)

(1) Qualora il beneficiario intenda trasferire la sua residenza in un altro comune, l'abitazione agevolata può essere alienata o data in locazione ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera b), della legge, previa autorizzazione della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata, nei seguenti casi:

  1. se il beneficiario, lavoratore dipendente, si trasferisce in un'abitazione più vicina al suo posto di lavoro;
  2. se il beneficiario, lavoratore autonomo, si trasferisce in un'abitazione dalla quale può attendere meglio alla propria attività professionale;
  3. se il beneficiario dopo la cessazione dell'attività professionale si trasferisce in un'abitazione per lui più idonea;
  4. se il beneficiario, sofferente per una malattia cronica, può richiedere l'adeguata assistenza specialistica solo ad un altro domicilio;
  5. se il beneficiario assume la cura di una persona inabile, che abita in un altro comune.

(2) La locazione temporanea può essere autorizzata se il beneficiario non può occupare la propria abitazione per un periodo prolungato per motivi di studio o di lavoro.

(3) L'autorizzazione alla locazione dell'abitazione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge può anche essere concessa qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia ed il richiedente intenda prendere in locazione un'altra abitazione adeguata. L'abitazione agevolata deve, in questo caso, essere locata in base alle condizioni previste dall'articolo 63, comma 4, della legge.