Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 21/11/2014
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Edilizia abitativa agevolata
B
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
CAPO 5
Disposizioni varie
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
1)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.
Art. 35 (Occupazione stabile ed effettiva dell'abitazione)
Art. 35/bis (Ampliamento dell'abitazione agevolata)
Art. 36 (Accertamenti e sopralluoghi)
Art. 37 (Acquisto e recupero di abitazioni)
Art. 38 (Spostamento della residenza al posto di lavoro)
Art. 39 (Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione nel primo decennio di validità del vincolo)
Art. 40 (Erogazione delle agevolazioni edilizie - norma transitoria)
Art. 41 (Coordinamento delle agevolazioni edilizie provinciali per il recupero di abitazioni e delle esenzioni tributarie della legge statale)
Art. 42 (Centri storici dei comuni con più di 10000 abitanti)
Art. 43 (Autorizzazione all'alienazione ed alla locazione dell'abitazione nel primo decennio di durata del vincolo)
Art. 44 (Successione nell'agevolazione)
Art. 45 (Esercizio del diritto di riscatto per abitazioni già di proprietà provinciale)
Art. 46 (Importo dovuto ai sensi dell'articolo 143, comma 2, della legge)
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
A
B
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
C
D
E
F
G
H
I
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico