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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 36 (Accertamenti e sopralluoghi)  delibera sentenza

(1) I singoli stati di avanzamento dei lavori e lo stato finale dei lavori, che in base al presente regolamento di esecuzione sono attestati da dichiarazioni del direttore dei lavori, possono essere attestati anche dai tecnici della ripartizione.

(2) L'accertamento della necessità di procedere ad interventi di recupero di abitazioni ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero è effettuato esclusivamente dai tecnici della ripartizione.

(3) L'accertamento che l'abitazione è effettivamente occupata dal beneficiario e dai suoi familiari, può essere effettuata da tutti i dipendenti della ripartizione di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) Per almeno il sei per cento dei richiedenti ammessi all'agevolazione edilizia è controllata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni - comunicazione di sopralluogo
massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)