(1) I singoli stati di avanzamento dei lavori e lo stato finale dei lavori, che in base al presente regolamento di esecuzione sono attestati da dichiarazioni del direttore dei lavori, possono essere attestati anche dai tecnici della ripartizione.
(2) L'accertamento della necessità di procedere ad interventi di recupero di abitazioni ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie per il recupero è effettuato esclusivamente dai tecnici della ripartizione.
(3) L'accertamento che l'abitazione è effettivamente occupata dal beneficiario e dai suoi familiari, può essere effettuata da tutti i dipendenti della ripartizione di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(4) Per almeno il sei per cento dei richiedenti ammessi all'agevolazione edilizia è controllata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.