Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) Le 100 ore annuali di insegnamento teorico clinico sono affidate ai docenti delle singole aree disciplinari e cioè a docenti e ricercatori delle università italiane o straniere di alta qualificazione o a professionisti di comprovata esperienza nella materia di insegnamento, iscritti ai relativi albi, ove esistenti.
(2) Le 300 ore dedicate all'approfondimento clinico teorico metodologico sono affidate a docenti didatti (trainer) legittimati all'esercizio della psicoterapia e aventi una comprovata esperienza formativa clinica di almeno otto anni.