Pubblicato nel B.U. 7 dicembre 1999, n. 54.
(1) Il consiglio dei corsi è composto dai seguenti membri:
(2) I membri del consiglio dei corsi sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale alla sanità, sentito il parere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dell'Ordine degli psicologi della provincia di Bolzano. Nel caso di stipula della convenzione di cui all'articolo 2, comma 2, i tre rappresentanti sono scelti dall'istituto convenzionato.
Il testo tedesco della lettera a) è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 30 maggio 2000, n. 25.