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In vigore al: 21/11/2014

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1998, n. 207/1.5 1)
Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi

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1)

Pubblicato nel B.U. 3 novembre 1998, n. 46.

Art. 1 (Comune orario di esercizio)  delibera sentenza

(1) Gli esercizi di somministrazione di bevande e di ristorazione aprono alle ore 6.00 e chiudono alle ore 1.00. I locali da ballo aprono alle ore 20.00 e chiudono alle ore 3.00.

(2) Per i giorni giovedì e martedì grasso, il 14 agosto ed il 31 dicembre gli esercizi innanzidetti possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.

(3) I locali da ballo, classificati come "night club", possono essere tenuti aperti giornalmente fino alle ore 5.00.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen