Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Dopo l'indizione delle elezioni gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle seguenti istituzioni per le designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da i) a o) della legge:
(2) I rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro nominati nelle sezioni del Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge, si alternano al termine di ogni periodo di carica del Consiglio scolastico provinciale.
(3) Le designazioni sono comunicate alla Commissione elettorale provinciale entro la data delle elezioni.
(4) Qualora nel corso del quadriennio uno di questi seggi rimanga definitivamente vacante, gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle suddette istituzioni per la designazione dei loro rappresentanti per la rimanente durata in carica dell'organo collegiale. Gli intendenti scolastici comunicano i nomi per la nomina a membri del Consiglio scolastico provinciale alla Giunta provinciale. 5)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.