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In vigore al: 21/11/2014

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

1)

Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)Il presente regolamento determina le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale, in esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, in seguito denominata legge.

(2)Le elezioni riguardano le seguenti categorie di elettori:

  1. personale ispettivo e direttivo;
  2. personale docente e collaboratrici pedagogiche;
  3. personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap;
  4. personale amministrativo;
  5. genitori;
  6. alunni.2)

(3)Le categorie elettorali del personale ispettivo e direttivo, del personale docente e delle collaboratrici pedagogiche, dei genitori e degli alunni sono suddivise per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in italiana e a quella delle località ladine.3)

2)

L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

3)

L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 2 (Indizione delle elezioni)

(1)La deliberazione della Giunta provinciale che indice le elezioni per il Consiglio scolastico provinciale stabilisce la data e la durata delle votazioni, nonché il numero dei rappresentanti distinti per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine per ogni singola categoria. Con la stessa deliberazione sono determinate le indicazioni che i candidati e i firmatari di lista delle diverse categorie elettorali devono fornire ed è inoltre nominata la Commissione elettorale provinciale di cui all'articolo 5.4)

4)

L'art. 2 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 27 agosto 1997, n. 29, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 3 (Richiesta di designazione dei rappresentanti)

(1)Dopo l'indizione delle elezioni gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle seguenti istituzioni per le designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da i) a o) della legge:

  1. lettera i): la Curia vescovile;
  2. lettera j): la rispettiva ripartizione competente per la formazione professionale dell’amministrazione provinciale competente;
  3. lettera k): per il rappresentante della scuola in lingua tedesca e per il rappresentante di quella delle località ladine il Consorzio dei comuni di Bolzano, per il rappresentante della scuola in lingua italiana il Comune di Bolzano;
  4. lettera l): per il rappresentante del mondo dell’economia la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; per il rappresentante del mondo del lavoro i sindacati più rappresentativi a livello provinciale;
  5. lettera m): le organizzazioni delle scuole paritarie congiuntamente con le scuole paritarie ivi non rappresentate;
  6. lettera n): la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano;
  7. lettera o): le organizzazioni dei convitti degli alunni della provincia congiuntamente con i convitti degli alunni ivi non rappresentati.

(2) I rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro nominati nelle sezioni del Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge, si alternano al termine di ogni periodo di carica del Consiglio scolastico provinciale.

(3) Le designazioni sono comunicate alla Commissione elettorale provinciale entro la data delle elezioni.

(4) Qualora nel corso del quadriennio uno di questi seggi rimanga definitivamente vacante, gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle suddette istituzioni per la designazione dei loro rappresentanti per la rimanente durata in carica dell'organo collegiale. Gli intendenti scolastici comunicano i nomi per la nomina a membri del Consiglio scolastico provinciale alla Giunta provinciale. 5)

5)

L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 4 (Commissione elettorale provinciale e seggi elettorali)

(1)Per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni sono istituiti una Commissione elettorale provinciale nonché seggi elettorali nelle scuole e presso le consulte provinciali6) dei genitori e degli studenti.

(2)La carica di membro della Commissione elettorale provinciale e di seggio elettorale è incompatibile con l'elettorato passivo.

(3)Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. Non sono consentite le astensioni di voto.

6)

Con l'art. 1 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2, nell'intero testo di questo decreto le parole "comitato provinciale" sono state sostituite con le parole "consulta provinciale".

Art. 5 (Commissione elettorale provinciale)

(1)La Commissione elettorale provinciale è composta da tre membri effettivi. Per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente. La Commissione elettorale provinciale rimane in carica fino all’indizione delle successive elezioni del Consiglio scolastico provinciale.

(2) Gli intendenti scolastici designano rispettivamente un membro effettivo e un membro supplente per la Commissione elettorale. Questi membri sono scelti tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nel Consiglio scolastico provinciale.

(3) La presidenza della Commissione elettorale provinciale spetta, per un intero periodo di carica, alternativamente alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine.

(4) La Commissione è validamente costituita in presenza di tutti i suoi membri. Le decisioni della Commissione sono definitive, salvo quanto disposto dall'articolo 17, e sono pubblicate mediante affissione all'albo delle intendenze scolastiche.

(5) Svolge le funzioni di segretario un impiegato della segreteria del Consiglio scolastico provinciale. Questi non ha diritto di voto.7)

7)

L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 6 (Seggi elettorali nelle scuole)

(1)I direttori dei circoli di scuola dell’infanzia e i dirigenti scolastici istituiscono, eventualmente anche in comune, non oltre il quinto giorno prima delle elezioni uno o più seggi elettorali, garantendo il segreto di voto per tutte le categorie8).

(2)Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario.

(3)I componenti del seggio elettorale devono essere elettori nel seggio ed appartenere ad una delle categorie di elettori.

(4)Il capo d’istituto nomina i componenti del seggio elettorale. Qualora un seggio elettorale sia istituito da più capi d’istituto, la nomina avviene di comune accordo. 9)

8)

L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

9)

L'art. 6, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 7 (Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti)

(1)Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno luogo nell'ambito di una seduta delle rispettive consulte provinciali da svolgersi non oltre la data delle elezioni delle altre categorie.

(2)I presidenti delle consulte provinciali dei genitori e degli studenti istituiscono un seggio elettorale e nominano nel loro seno un presidente e due scrutatori.

(3)Le elezioni hanno luogo anche se l'organo non dovesse raggiungere il numero legale. 10)

10)

L'art. 7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 8 (L'elettorato attivo e passivo)

(1)L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente agli appartenenti alle rispettive componenti con i limiti indicati negli articoli seguenti.

(2)Gli elettori appartenenti a più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti di appartenenza. Tuttavia nessun membro del Consiglio scolastico provinciale può rappresentare più di una componente.

(3)I requisiti per l'elettorato passivo per tutte le categorie devono sussistere il giorno di scadenza per la presentazione delle candidature e i requisiti per l'elettorato attivo il giorno delle votazioni.

(4)Il personale che non presta effettivo servizio di istituto in quanto esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o di studio non esercita l'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 (Elettorato attivo e passivo del personale docente, direttivo ed ispettivo)

(1)L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia, compresi le assistenti delle scuole materne.

(2)L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con supplenza annuale in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia, comprese le assistenti delle scuole materne.

(3)L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti del personale ispettivo e direttivo spetta al corrispondente personale di ruolo, in servizio nelle scuole materne provinciali e nelle scuole pubbliche della provincia. Esercitano il proprio elettorato presso i seggi elettorali assegnati dal competente intendente scolastico con proprio decreto.

(4)Il personale docente in servizio in più scuole esercita l'elettorato attivo nella scuola di dipendenza amministrativa.

(5)Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto in quanto esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, esercita l'elettorato attivo nella scuola ove è di ruolo. Per motivi di servizio gli stessi possono, su propria richiesta, essere inseriti nell'elenco elettorale di una scuola del comune della propria sede di servizio. La domanda deve essere diretta al capo d'istituto competente e deve essere controfirmata dal capo d'istituto della scuola, dove sono di ruolo. Gli elenchi elettorali delle due sedi elettorali sono aggiornati.

Art. 10 (Elettorato attivo e passivo del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati nonché del personale amministrativo)

(1)L'elettorato attivo spetta al personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati, nonché al personale amministrativo, di ruolo o non di ruolo, in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia.11)

(2)L'elettorato passivo spetta al personale di ruolo e non di ruolo con incarico annuale in servizio presso le scuole materne provinciali e nelle scuole pubbliche della provincia.

(3)Il personale non insegnante dipendente dai comuni e in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale provinciale.

11)

L'art. 10, comma 1, è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 27 agosto 1997, n. 29.

Art. 11 (Elettorato attivo e passivo dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie superiori)

(1)L'elettorato attivo spetta ai genitori, nonché agli studenti delle scuole secondarie superiori eletti quali membri delle consulte provinciali dei genitori ossia delle consulte provinciali degli studenti.

(2)L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che fanno legalmente le veci degli alunni frequentanti le scuole materne provinciali o le scuole pubbliche, pareggiate, parificate o legalmente riconosciute della provincia.

(3)L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti che frequentano una scuola secondaria superiore pubblica, pareggiata, parificata o legalmente riconosciuta della provincia.

Art. 12 (Formazione degli elenchi elettorali)

(1)La Commissione elettorale provinciale, sulla base delle comunicazioni inviate dalle intendenze scolastiche, forma gli elenchi degli elettori per

  1. il personale ispettivo e direttivo, suddiviso per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine;
  2. il personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap;
  3. i membri delle rispettive consulte provinciali dei genitori;
  4. i membri delle rispettive consulte provinciali degli studenti.

(2) La Commissione elettorale provinciale assegna un seggio elettorale agli elettori della categoria elettorale del personale ispettivo e direttivo e della categoria elettorale del personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap; trasmette inoltre i rispettivi elenchi elettorali, assicurando la segretezza del voto.

(3) I direttori dei circoli di scuola dell’infanzia e i dirigenti scolastici formano gli elenchi elettorali per le seguenti categorie:

  1. categoria elettorale del personale docente: insegnanti e collaboratrici pedagogiche delle scuole dell’infanzia e personale docente, incluso il personale docente di seconda lingua;
  2. categoria elettorale del personale amministrativo: personale non insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali e delle scuole a carattere statale della provincia.

(4) Gli elenchi degli elettori sono formati non oltre il 30° giorno prima delle votazioni e sono immediatamente esposti; essi riportano il nome e la data di nascita degli elettori.

(5) Chiunque abbia un interesse legittimo può prendere visione degli elenchi e chiedere eventuali correzioni.

(6) Qualora la Commissione elettorale provinciale o il capo d'istituto competente non provveda entro cinque giorni alla correzione richiesta, il richiedente può sollevare obiezione alla competente intendenza scolastica.12)

12)

L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 13 (Personale educativo del convitto "Damiano Chiesa")

(1)Il personale educativo in servizio presso il convitto “Damiano Chiesa” di Bolzano esercita l'elettorato attivo e passivo unitamente alla categoria del personale docente. Esercita il diritto di voto nel seggio elettorale della scuola in lingua italiana più vicina.13)

13)

L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 14 (Formazione delle liste dei candidati)

(1)Le liste dei candidati devono essere distinte per categorie elettive a sensi dell'articolo 1.

(2)Ciascuna lista viene contrassegnata dalla commissione elettorale provinciale con un numero romano progressivo che riflette l'ordine di presentazione.

(3)I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, nonché della qualifica professionale rivestita e della sede di servizio. Gli insegnanti indicano anche il grado di scuola rappresentato e l’eventuale insegnamento della seconda lingua. Per i genitori e gli studenti è sufficiente l’indicazione della rispettiva scuola. I candidati sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.14)

(4)I candidati devono dichiarare di essere inclusi in una sola lista della medesima categoria e di accettare l'eventuale elezione. Per i candidati del personale docente, del personale amministrativo, dei genitori e degli studenti le liste devono inoltre essere corredate dalle dichiarazioni rilasciate dai capi d'istituto competenti attestanti il diritto di elettorato attivo e passivo dei candidati.

(5)Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere.

14)

L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 15 (Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista)

(1)Le firme dei candidati e dei presentatori di lista sono autenticate come segue:

  1. per le categorie dei docenti, del personale educatore ed assistente degli alunni handicappati, del personale amministrativo, dei genitori e degli studenti: dal capo d'istituto competente;
  2. per la categoria del personale ispettivo e direttivo: dall'Intendente scolastico competente o suo delegato.

(2)Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dai funzionari a ciò preposti secondo la normativa vigente.

Art. 16 (Presentazione delle liste dei candidati)

(1)Nella deliberazione della Giunta provinciale che indice le elezioni è fissato il numero minimo dei firmatari di lista delle singole categorie. Il numero non può essere inferiore a tre firmatari. I candidati non possono fungere da firmatari di lista.15)

(2)Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale provinciale dalle ore 9 del 40° giorno e non oltre le ore 12 del 30° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

15)

L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 17 (Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità)

(1)Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati la commissione elettorale provinciale cura l'affissione delle stesse all'albo delle intendenze scolastiche.

(2)La commissione elettorale provinciale verifica la regolarità delle liste. Essa depenna i candidati per i quali non sono state presentate le dichiarazioni di accettazione con le rispettive autenticazioni delle firme; esclude i candidati che risultano inclusi in più liste della medesima categoria. Essa elimina tutte le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo previsto per la categoria cui le liste stesse si riferiscono.

(3)La commissione elettorale provinciale verifica le firme dei firmatari delle liste e cancella i nomi, per i quali manca l'autenticazione della firma e i nomi dei firmatari non appartenenti alla rispettiva categoria. Le liste per i quali dopo il compimento di tali verifiche venisse a mancare il prescritto numero minimo di firmatari vengono eliminate.

(4)Le decisioni della commissione elettorale provinciale sono rese pubbliche entro i cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle liste mediante affissione agli albi delle intendenze scolastiche.

(5)Le decisioni della commissione elettorale provinciale possono essere impugnate entro due giorni dalla data di affissione all'albo con ricorso all'intendente scolastico competente o se relative a categorie non distinte per gruppi linguistici al Sovrintendente.

(6)I ricorsi sono decisi in via definitiva entro i successivi due giorni.

(7)Le liste definitive dei candidati sono riportate secondo l'ordine cronologico di presentazione, distinte per categoria e, ove previsto, per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine su un manifesto elettorale. Le liste sono inviate alleintendenze scolastiche e ai capi d’istituto entro il 15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. 16)

(8)I capi d'istituto informano tempestivamente gli elettori mediante pubblicazione delle liste all'albo della scuola. Le liste vengono affisse nei seggi elettorali il giorno delle votazioni.

16)

L'art. 17, comma 7, è stato così sostitiuito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 18 (Rappresentanti di lista)

(1)Il firmatario che presenta la lista comunica alla commissione elettorale provinciale per ogni seggio elettorale e per la commissione elettorale provinciale il nominativo del rappresentante di lista che può assistere alle operazioni elettorali. Un rappresentante di lista può essere nominato per più seggi.

Art. 19 (Presentazione dei candidati e dei programmi)

(1)Sono consentite, fino al giorno antecedente le votazioni, ed all'infuori dell'orario di servizio, riunioni nelle scuole per presentare i candidati e i programmi. Le richieste sono presentate al capo d'istituto.

(2)Nelle scuole sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

Art. 20 (Schede elettorali e verbali)

(1)Le Intendenze scolastiche predispongono i moduli per le schede elettorali e i dei verbali elettorali dei singoli seggi.

(2)Il capo d'istituto provvede alla riproduzione delle schede elettorali e mette a disposizione dei seggi tutto il materiale necessario.

(3)Le intendenze scolastiche consegnano alle consulte provinciali le schede elettorali e il materiale necessario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Art. 21 (Modalità di votazione)

(1)Gli elettori votano nei seggi elettorali nei cui elenchi sono compresi.

(2)Gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento nei casi in cui non sono conosciuti da alcun membro del seggio.

(3)Il locale del seggio elettorale deve essere arredato in modo da assicurare l'espressione personale e segreta del voto.

(4)L'elettore esprime il voto di lista con un segno sul numero romano prestampato sulla scheda. Il voto di preferenza viene espresso con l'indicazione del cognome (e se necessario del nome e della data di nascita) o del numero d'ordine che il candidato ha nella lista prescelta.

(5)Il numero delle preferenze è fissato come segue:

  1. se il numero dei rappresentanti da eleggere non è superiore a tre, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza;
  2. se il numero dei rappresentanti da eleggere è superiore a tre e non superiore a sei, l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza;
  3. se il numero dei rappresentanti da eleggere è superiore a sei, l'elettore può esprimere fino a tre voti di preferenza.

(6)Se un membro del seggio è assente, è sostituito da un elettore presente.

(7)Sulle operazioni di voto è redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto dai membri del seggio elettorale.

Art. 22 (Operazioni di scrutinio)

(1)Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

(2)Dal verbale del seggio elettorale devono risultare i seguenti dati:

  1. il numero complessivo degli elettori distinti per ogni componente;
  2. il numero complessivo dei votanti distinti per ogni componente;
  3. il numero complessivo delle schede bianche, nulle e valide distinti per ogni categoria;
  4. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
  5. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

(3)Tutto il materiale elettorale e i verbali vengono depositati presso la direzione della scuola. Il capo d'istituto provvede immediatamente al recapito di un esemplare del verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale.

(4)Il materiale elettorale e il secondo originale del verbale elettorale sono conservati presso la scuola. Scaduto il termine per eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni, il materiale elettorale può essere scartato. Il verbale elettorale è conservato per tutta la durata in carica del Consiglio scolastico provinciale.

(5)Il presidente del seggio della Consulta provinciale dei genitori e di quella degli studenti trasmettono immediatamente il verbale elettorale alla Commissione elettorale provinciale.17)

17)

L'art. 22, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2.

Art. 23 (Indicazioni per lo scrutinio)

(1)La scheda elettorale è valida qualora la volontà effettiva dell'elettore sia desumibile.

(2)Le schede che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione dei voti di lista.

(3)Qualora l'elettore esprima voti di preferenza senza contrassegnare la rispettiva lista il voto è valido per i candidati e per la lista.

(4)Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

Art. 24 (Attribuzione dei seggi)

(1)Ricevuti i verbali la Commissione elettorale provinciale somma i voti, tenendoli differenziati per categoria riportate dalle singole liste e dai singoli candidati.

(2)L'assegnazione dei seggi avviene nel modo seguente: Il totale dei voti di tutte le liste della categoria è diviso per il numero delle persone da eleggere. In tal modo si ottiene il quoziente elettorale.

(3)Per ciascuna lista gli eletti saranno tanti quante volte il quoziente elettorale sarà contenuto nella cifra elettorale della lista stessa.

(4)I posti eventualmente ancora vacanti spettano alle liste che riportano i resti maggiori. Partecipano anche le liste che non hanno raggiunto un quoziente intero per l'attribuzione di un seggio.

(5)In caso di parità di voti fra i resti di due o più liste deve essere preferita la lista alla quale è stato attribuito il maggior numero di seggi. In caso di parità di seggi si procederà per sorteggio.

(6)Entro ciascuna lista l'ordine dei candidati è stabilito in base ai voti di preferenza ottenuti.

(7)In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

(8)Qualora una categoria elettorale non presentasse alcuna lista di candidati, i relativi seggi rimarranno vacanti.

(9)Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

(10)La rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola per la categoria di cui all'articolo 3 comma 2 lettera d) della legge è garantita come segue:

  1. per il gruppo linguistico tedesco: almeno due rappresentanti per ogni ordine e grado di scuola;
  2. per il gruppo linguistico italiano: almeno un rappresentante per ogni ordine e grado di scuola.

(11)Qualora in base alle norme del presente articolo non risultino le rappresentanze di cui al comma precedente nonché all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge e all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo della legge, la commissione elettorale provinciale attribuisce l'ultimo dei seggi assegnati, con le modalità di cui ai commi precedenti, al candidato appartenente all'ordine o grado di scuola non rappresentato e che, nell'ambito della lista cui spetti l'attribuzione dell'ultimo seggio, abbia riportato il maggior numero di preferenze. Qualora nella lista non sia compreso un candidato dell'ordine o grado di scuola non rappresentato, il seggio è attribuito alla lista che riporta i resti maggiori.

(12)Il candidato che per effetto di quanto disposto al comma precedente non viene proclamato eletto, rimane primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

(13)Qualora nel corso del periodo di carica del Consiglio scolastico provinciale, per il venire a mancare di un membro, non sia più data la rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola a sensi dei commi precedenti, si procede a norma del comma 11.

Art. 25 (Adempimenti per la proclamazione degli eletti)

(1)La Commissione elettorale provinciale deve concludere l'attribuzione dei seggi entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'ultimo verbale da parte dei seggi elettorali e delle consulte provinciali.

(2)La proclamazione degli eletti è comunicata mediante affissione del relativo elenco agli albi delle intendenze scolastiche.

(3)La commissione elettorale provinciale comunica alla Giunta provinciale i nominativi degli eletti e dei rappresentanti designati dagli enti e dalle associazioni per la loro nomina.

Art. 26 (Ricorsi)

(1)I rappresentanti di lista e i singoli candidati possono presentare ricorso alla commissione elettorale provinciale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.

(2)I ricorsi sono decisi in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

(3)La Commissione elettorale provinciale comunica alla Giunta provinciale le eventuali variazioni dei risultati.

Art. 27 (Prima convocazione)

(1)La prima convocazione del Consiglio scolastico provinciale è disposta dagli assessori competenti. 18)

18)

L'art. 27 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 27/bis (Elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori e degli studenti)

(1)Qualora uno o più seggi della categoria dei genitori o degli studenti rimangano definitivamente vacanti per l'impossibilità di procedere alla relativa attribuzione ai sensi dell'articolo 24 a causa dell'esaurimento di tutte le liste, o per l'impossibilità di attribuire i seggi sulla base di eventuali precedenti elezioni suppletive, la rispettiva consulta provinciale procederà ad elezioni suppletive.

(2)Le Le elezioni suppletive si svolgono secondo la seguente procedura semplificata:

  1. l’elettorato attivo e passivo spetta soltanto ai membri delle consulte provinciali;
  2. le elezioni hanno luogo anche se l’organo non dovesse raggiungere il numero legale;
  3. il presidente della consulta provinciale istituisce un seggio elettorale ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
  4. prima dell’inizio delle operazioni elettorali i candidati presentano al seggio elettorale una dichiarazione di accettazione di un’eventuale elezione;
  5. l’elezione si svolge a scrutinio segreto e ciascun membro della consulta provinciale può esprimere un solo voto;
  6. il seggio elettorale trasmette immediatamente il verbale dell’elezione all’intendente scolastico;
  7. l’intendente scolastico assegna i seggi ai primi eletti entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del verbale elettorale e dispone la proclamazione degli eletti mediante affissione all’albo dell’intendenza scolastica;
  8. i singoli candidati possono presentare ricorso all’intendente scolastico entro cinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti; la decisione deve essere adottata nei cinque giorni successivi ed è definitiva;
  9. la Giunta provinciale nomina i rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti;
  10. in caso di decadenza dalle consulte provinciali dopo lo svolgimento di elezioni suppletive, i rappresentanti dei genitori o degli studenti permangono nel Consiglio scolastico provinciale in qualità di membri qualora siano ancora in possesso dei requisiti per l’elettorato passivo ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3. 19)20)
19)

L'art. 27/bis è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2.

20)

L'art. 27/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

Art. 29 (Entrata in vigore)

(1)Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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