Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)I rappresentanti di lista e i singoli candidati possono presentare ricorso alla commissione elettorale provinciale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.
(2)I ricorsi sono decisi in via definitiva entro i successivi cinque giorni.
(3)La Commissione elettorale provinciale comunica alla Giunta provinciale le eventuali variazioni dei risultati.