Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Le Intendenze scolastiche predispongono i moduli per le schede elettorali e i dei verbali elettorali dei singoli seggi.
(2)Il capo d'istituto provvede alla riproduzione delle schede elettorali e mette a disposizione dei seggi tutto il materiale necessario.
(3)Le intendenze scolastiche consegnano alle consulte provinciali le schede elettorali e il materiale necessario per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.