Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Sono consentite, fino al giorno antecedente le votazioni, ed all'infuori dell'orario di servizio, riunioni nelle scuole per presentare i candidati e i programmi. Le richieste sono presentate al capo d'istituto.
(2)Nelle scuole sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.