Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)L'elettorato attivo spetta ai genitori, nonché agli studenti delle scuole secondarie superiori eletti quali membri delle consulte provinciali dei genitori ossia delle consulte provinciali degli studenti.
(2)L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che fanno legalmente le veci degli alunni frequentanti le scuole materne provinciali o le scuole pubbliche, pareggiate, parificate o legalmente riconosciute della provincia.
(3)L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti che frequentano una scuola secondaria superiore pubblica, pareggiata, parificata o legalmente riconosciuta della provincia.