Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1994, n. 8.
(1) Hanno diritto ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le associazioni e le istituzioni con sede in Provincia di Bolzano che:
(2) Possono beneficiare dei contributi anche le associazioni ed istituzioni che non raggiungono i limiti indicati alla lettera b) del comma 1, sempreché garantiscano libertà di partecipazione a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi, non perseguano scopi di lucro e diano opportune garanzie di continuità.
(3) Gli interventi formativi devono mirare ad impartire, secondo appropriati principi didattici e metodologici, da parte di personale qualificato, conoscenze di carattere professionale, sindacale o comunque attinenti al mercato del lavoro.
(4) L'unità temporale di formazione deve avere una durata minima di 45 minuti. Ad una unità temporale di formazione devono partecipare almeno otto persone.