Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.
(1) Il sovrintendente o l'intendente scolastico nominano il consiglio di biblioteca interscolastica.
(2) Le scuole fino a dieci classi sono rappresentate in seno al consiglio di biblioteca interscolastica da un insegnante, mentre le scuole con più di dieci classi e le scuole con più indirizzi di studio sono rappresentate ciascuna da due insegnanti.
(3) Il consiglio di biblioteca interscolastica può cooptare ulteriori membri, scelti fra il personale docente e non docente; tali membri partecipano alle sedute con solo voto consultivo.