Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.
(1) Più scuole con sede nel medesimo edificio o nel medesimo complesso scolastico e comprendenti complessivamente almeno venti classi, possono costituire una biblioteca interscolastica, purché risponda ai seguenti requisiti d'ordine funzionale e strutturale:
(2) La biblioteca interscolastica riunisce il patrimonio librario delle singole scuole in un locale o in locali comuni, di ampiezza tale da consentire ad almeno due classi di operare contemporaneamente.
(3) La biblioteca interscolastica osserva durante il periodo di attività scolastica un orario di apertura di almeno trenta ore settimanali, anche fuori dell'orario delle lezioni, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni pendolari; essa è aperta anche durante le ferie scolastiche.