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In vigore al: 21/11/2014

e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 151)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 agosto 1990, n. 17, "Interventi per la promozione delle biblioteche scolastiche"

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1)

Pubblicato nel B.U. 12 maggio 1992, n. 20.

Art. 3 (Requisiti delle biblioteche interscolastiche)

(1) Più scuole con sede nel medesimo edificio o nel medesimo complesso scolastico e comprendenti complessivamente almeno venti classi, possono costituire una biblioteca interscolastica, purché risponda ai seguenti requisiti d'ordine funzionale e strutturale:

  • a)  possedere un patrimonio minimo di dieci libri per alunno e insegnante delle scuole interessate e comunque non essere inferiore a 5.000 libri;
  • b)  garantire l' attualità del patrimonio librario e audiovisivo mediante nuove acquisizioni annue, pari, di norma, ad almeno il dieci per cento del patrimonio minimo prescritto, ai sensi della lettera a);
  • c)  gestire, secondo un unico sistema, i patrimoni librari e audiovisivi delle scuole aderenti;
  • d)  tenere un catalogo alfabetico per autori e, per i patrimoni rilevanti, un catalogo sistematico, un catalogo per soggetti e un catalogo per titoli; oppure, nel caso di catalogazione automatizzata, effettuare la stessa per autori, materie, soggetti e titoli.

(2) La biblioteca interscolastica riunisce il patrimonio librario delle singole scuole in un locale o in locali comuni, di ampiezza tale da consentire ad almeno due classi di operare contemporaneamente.

(3) La biblioteca interscolastica osserva durante il periodo di attività scolastica un orario di apertura di almeno trenta ore settimanali, anche fuori dell'orario delle lezioni, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni pendolari; essa è aperta anche durante le ferie scolastiche.

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