Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) Il consiglio direttivo delibera l'attività dell'istituto e prende le necessarie decisioni per la sua amministrazione e per l'assunzione del personale in conformità alle leggi vigenti.
(2) In particolare esercita le seguenti attribuzioni:
(3) Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il direttore senza diritto di voto. Il presidente può anche invitare altri esperti ossia relatori.
(4) I membri del consiglio direttivo assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive vengono proposti alla Giunta provinciale per la sostituzione.