Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) Il collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta provinciale, ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto, di accertare la regolarità dei libri contabili e di effettuare riscontri di cassa. Tutto questo sarà registrato in un protocollo. Annualmente il collegio dei revisori dei conti presenta al consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta. Eventuali opposizioni dovranno essere comunicate alla Giunta provinciale.
(2) Nella sua prima seduta il collegio dei revisori dei conti elegge tra i membri effettivi il presidente.
(3) I membri effettivi del collegio sono invitati su richiesta alle sedute del consiglio direttivo alle quali possono partecipare senza dir/tto di voto.