Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) La Commissione esaminatrice agli esami di diploma viene nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta come segue:
(2) I compiti di segretario della commissione vengono svolti da un funzionario dell'ufficio provinciale competente.