Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 novembre 1987, n. 52.
(1) L'esame di diploma costituisce l'esame finale del corso per terapisti della riabilitazione - terapisti occupazionali e consiste nella discussione di un caso pratico, sul quale il candidato abbia elaborato una tesi scritta. Non può essere suddiviso in più prove e viene valutato con un unico giudizio e cioè secondo il punto 4) dell'articolo 16.
(2) Viene ammesso all'esame di diploma ciascun allievo che abbia superato positivamente gli esami di passaggio nelle singole materie e che abbia frequentato il minimo stabilito di ore di tirocinio pratico.
(3) L'esame di diploma va sostenuto dinnanzi ad un'apposita commissione, come previsto nel successivo articolo 18. La data dell'esame viene stabilita dal consiglio direttivo, il quale provvede a concedere ai candidati un adeguato periodo di tempo per la preparazione.
(4) L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta. Il giudizio di "insufficiente" anche alla riparazione dell'esame di diploma comporta per l'allievo la ripetizione dell'intero corso.
(5) L'esame di riparazione in occasione dell'esame di diploma può aver luogo non prima di tre mesi dopo la prima sessione. La data di svolgimento viene stabilita dal consiglio direttivo.