Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.
(1) Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova pratica e dei dieci punti per la prova orale. Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione. 5)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.