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In vigore al: 21/11/2014

f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 221)
Regolamento per la disciplina della formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente

1)

Pubblicato nel B.U. 2 dicembre 1986, n. 54.

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Sfera di applicazione)

(1) Con il presente provvedimento viene disciplinata, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di operatori sanitari non medici rivolta al conseguimento della qualificazione di ispettore d'igiene e dell'ambiente.

Art. 2 (Competenza e gestione dei corsi)

(1) Ai sensi dei punti 8. e 9.2. dell'allegato 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 (" Piano sanitario provinciale 1983 - 1985"), e dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, la formazione di quelle professioni per le quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e quindi anche di ispettori d'igiene e dell'ambiente, rientra direttamente nella competenza della Provincia.

(2) L'istituzione di corsi per la formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente è subordinata al parere espresso dal comitato di cui agli articoli 14 e 15 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.

(3) Ai sensi del punto 9.3.1. dell'allegato 1 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 (" Piano sanitario provinciale 1983 - 1985"), la Giunta provinciale può affidare l'organizzazione e l'effettuazione dei corsi ad enti ed istituti dotati di adeguate strutture.

(4) Nel caso la formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente venga affidata ad uno di tali istituti, lo stesso è tenuto ad adeguarsi alle norme previste nel presente regolamento.

Art. 3 (Rapporti con istituti universitari)

(1) La direzione del corso cura, nell'ambito della formazione, la collaborazione con gli istituti e le università che esercitano una rilevante attività istruttiva e di ricerca nel settore specifico.

(2) Tale collaborazione si esplica in seminari e conferenze di docenti universitari ed esperti.

Art. 4 (Collaborazione con i servizi sanitari)

(1) Le Unità sanitarie locali mettono a disposizione i servizi e le strutture in dotazione, necessarie per il funzionamento del corso per ispettori d'igiene e dell'ambiente, assicurando inoltre la collaborazione dei responsabili dei servizi e delle strutture utilizzabili per il tirocinio pratico.

(2) La collaborazione dei servizi dipendenti dalla Provincia viene regolata con provvedimento dell'Assessore competente o su accordo degli Assessori competenti.

Art. 5 (Direzione e personale docente)

(1) La direzione scientifica del corso deve essere affidata ad un medico specialista in igiene e medicina preventiva con adeguata esperienza professionale sul campo. Egli sovrintende e coordina tutte le attività didattiche.

(2) Al direttore viene affiancato un medico igienista, od - in alternativa- un ispettore d'igiene e dell'ambiente, quale assistente alla didattica, il quale - fermo restando l'espletamento delle lezioni teoriche e pratiche affidategli - coordina e valuta il tirocinio.

(3) I compiti organizzativi e gestionali sono svolti dall'ente gestore attraverso un responsabile ad hoc incaricato, che si occuperà anche dell'assistenza agli allievi, durante le attività del corso.

(4) Possono essere nominati docenti:

  • -  medici abilitati all' esercizio della libera professione, con preferenza a specialisti in materia;
  • -  altri esperti, particolarmente preparati nelle materie d' insegnamento.

Art. 6 (Consiglio direttivo)

(1) La direzione didattica del corso è affidata ad un consiglio direttivo composto da:

  • 1)  il direttore scientifico del corso, che presiede il consiglio;
  • 2)  un rappresentante dell' ufficio provinciale formazione ed aggiornamento del personale sanitario, in seguito denominato semplicemente ufficio provinciale competente;
  • 3)  il responsabile dell' ente che venga eventualmente incaricato della gestione del corso;
  • 4)  il medico o l' ispettore d'igiene e dell'ambiente assistente alla didattica;
  • 5)  un rappresentante dell' Assessorato provinciale alla tutela dell'ambiente.

(2) Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per permettere la reciproca informazione sullo svolgimento del corso, e viene convocato dal direttore scientifico del corso.

(3) Alle riunioni prendono parte, con voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

(4) Spettano al consiglio direttivo i seguenti compiti:

  • a)  la scelta del corpo docente;
  • b)  la determinazione delle sedi e delle modalità d' espletamento del tirocinio pratico;
  • c)  la determinazione degli orari per l' insegnamento teorico ed il tirocinio pratico;
  • d)  la formulazione di proposte di carattere organizzativo-didattico;
  • e)  l' esclusione di allievi dal corso e provvedimenti disciplinari;
  • f)  ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica che non sia di esclusiva competenza della direzione scientifica o di natura puramente amministrativa o finanziaria.

(5) Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.

Art. 7 (Requisiti d'ammissione)

(1) Sono ammessi alla scuola per ispettori di igiene e dell'ambiente i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ed i cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio provinciale, in possesso di seguenti requisiti:

  • a)  diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, legalmente riconosciuto;
  • b)  idoneità fisica e psichica a svolgere la professione.

(2) I cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano hanno diritto di precedenza. 2)

2)

L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 8 (Criteri di selezione)

(1) Il numero massimo e minimo ammissibile di allievi per corso viene stabilito dalla Giunta provinciale.

(2) Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede alla selezione stilando una graduatoria-punteggio sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto.

(3) I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue:

  • -  fino ad un massimo di 20 punti: giudizio del diploma di maturità;
  • -  fino ad un massimo di 15 punti: esami universitari in materie scientifiche;
  • -  fino ad un massimo di 5 punti: corsi, seminari, convegni;
  • -  fino ad un massimo di 10 punti: servizi prestati - due punti per ogni anno di servizio prestato presso enti pubblici, un punto per ogni anno presso privati;
  • -  fino ad un massimo di 5 punti: possesso dell' attestato di bilinguismo - cinque punti per quello relativo alla categoria A, tre punti se relativo alla categoria B, un punto se relativo alla categoria C;
  • -  fino ad un massimo di 45 punti: esame scritto.

CAPITOLO II
Piano di studi

Art. 9 (Ore d'insegnamento)

(1) Il corso comprende complessivamente almeno 3000 ore di insegnamento, suddivise in 1000 ore di insegnamento teorico e 2000 ore di tirocinio pratico, e viene svolto in un triennio.

Art. 10 (Programma d'insegnamento)

  • A)  insegnamento teorico  
  •   L' insegnamento teorico comprende le seguenti materie:
    • -  anatomia e fisiologia umana
    • -  fisica
    • -  chimica I (inorganica)
    • -  chimica II (organica)
    • -  biologia
    • -  elementi di diritto costituzionale
    • -  elementi di diritto amministrativo
    • -  elementi di diritto penale
    • -  storia e organizzazione del servizio sanitario nazionale e provinciale e le professioni sanitarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie e relativa legislazione
    • -  statistica demografica e sanitaria
    • -  medicina legale e delle assicurazioni
    • -  epidemiologia generale e profilassi delle malattie infettive e parassitarie
    • -  epidemiologia speciale e profilassi delle malattie infettive
    • -  epidemiologia e profilassi delle malattie croniche, degenerative, non contagiose
    • -  alimenti e legislazione alimentare:
    •     chimica degli alimenti
    •     igiene degli alimenti
    • -  alimenti di origine animale e relativa legislazione:
    •     igiene degli animali
    •     igiene della carne
    •     igiene del latte
    • -  introduzione alla micologia
    • -  legislazione di polizia mortuaria
    • -  principi d' igiene degli edifici pubblici e privati e relativa legislazione:
    •     edilizia/urbanistica
    •     igiene edilizia
    • -  norme sulla protezione incendi
    • -  acqua potabile e relativa legislazione
    • -  acqua di scarico e relativa legislazione
    • -  smaltimento dei rifiuti e relativa legislazione
    • -  inquinamento dell' aria e relativa legislazione
    • -  protezione dai raggi e relativa legislazione
    • -  fitofarmaci e relativa legislazione
    • -  tutela del paesaggio e relativa legislazione
    • -  inquinamento acustico e relativa legislazione
    • -  tutela del lavoro:
    •     prevenzione degli infortuni
    •     igiene e medicina del lavoro
    • -  metodica dell' educazione sanitaria
    • -  principi di retorica e di comunicazione. 3)
  • B)  Istruzione pratica  
  •   Le 2000  ore di tirocinio pratico devono essere svolte presso:
    • -  i servizi per l' igiene e la sanità pubblica delle Unità Sanitarie Locali della provincia ed i servizi veterinari;
    • -  il laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica;
    • -  il laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione chimica;
    • -  il laboratorio biologico provinciale;
    • -  l' istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
    • -  i servizi di medicina del lavoro;
    • -  l' Assessorato alla tutela dell'ambiente;
    • -  altri servizi indicati dal consiglio direttivo di cui al precedente articolo 6.

Il numero di ore d'insegnamento e tirocinio pratico previste nel presente programma vale quale minimo.

3)

La lettera A) è stato sostituito dall'art. 9 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 11 (Obbligo di frequenza)

(1) I candidati al conseguimento del titolo di ispettore dell'igiene e dell'ambiente sono tenuti a partecipare alle lezioni, al tirocinio pratico e a tutte le altre varie attività didattiche previste.

(2) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico.

(3) Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.

Art. 12 (Orario settimanale)

(1) Le ore dedicate alle lezioni ed al tirocinio non possono superare complessivamente il numero di 40 settimanali.

Art. 13 (Assicurazione degli allievi)

(1) Gli allievi devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro danni arrecati a terzi nell'esercizio del tirocinio pratico.

CAPITOLO III
Esami e diploma

Art. 14 (Verifica dell'apprendimento)

(1) I singoli docenti usano un registro giornaliero, che deve contenere una precisa descrizione di tutte le ore di lezione.

(2) I docenti sono tenuti altresì a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.

(3) Il risultato delle prove verrà annotato nel registro sopraccitato.

Art. 15 (Ordinamento degli esami)

Esami nelle materie teoriche:

(1) Ogni materia oggetto di studio è materia d'esame. Il candidato sostiene un esame orale in ciascuna materia, innanzi ad un'apposita commissione.

(2) La commissione d'esame, nominata dalla Giunta provinciale è composta da:

  • a)  il direttore della scuola, con funzioni di presidente, o suo sostituto;
  • b)  i docenti delle materie oggetto d' esame;
  • c)  l' istruttore didattico;
  • d)  un rappresentante della ripartizione competente in materia di sanità, designato dall' assessore competente.

(3) Fanno inoltre parte della commissione - e non possono essere sostituiti - quei docenti che hanno insegnato le materie di volta in volta oggetto d'esame.

(4) Il segretario svolge le mansioni amministrative delle scuole e redige i verbali degli esami.

(5) La valutazione degli esami è espressa in decimi. Il candidato supera l'esame qualora consegua una votazione non inferiore a sei decimi.

(6) Ciascun esame, che sia stato valutato "insufficiente", può essere ripetuto entro non meno di un mese e non più di tre mesi.

(7) L'allievo che comunque consegua il giudizio di "insufficiente" in più di tre materie viene escluso con effetto immediato dall'ulteriore frequenza del corso.

(8) Una prova d'esame giudicata "insufficiente" può essere ripetuta solamente una volta. Un "insufficiente" anche solo in una materia agli esami di riparazione comporta pure l'esclusione immediata dal corso.

(9) Gli allievi che devono sostenere esami di riparazione, fino al momento degli stessi, devono in ogni caso frequentare tutte le rimanenti lezioni ed esercitazioni.

(10) Il giudizio viene di norma proposta da parte dell'esaminatore e deve essere accettato all'unanimità. In caso di divergenza d'opinioni, decide il presidente.

(11) In caso di assenza ingiustificata all'esame, lo stesso si considera svolto con il giudizio di "insufficiente". L'esame può essere ripetuto ancora una sola volta.

(12) Nel caso l'assenza all'esame venga giustificata, spetta alla commissione esaminatrice decidere se riammettere il candidato ad un nuovo esame, oppure rinviarlo all'esame di riparazione.

Esami nelle materie pratiche:

(13) A conclusione della formazione pratica ogni candidato sostiene quattro esami nei seguenti ambiti:

  • -  igiene degli alimenti;
  • -  igiene veterinaria;
  • -  rumore/aria;
  • -  terreno/acqua.

(14) Innanzi alla commissione ogni candidato deve prelevare un campione, prepararne correttamente l'invio al laboratorio, elaborare la relativa relazione ed illustrarne in un colloquio le conclusioni.

(15) La commissione esaminatrice è composta ai sensi del comma 2.

(16) Sono da applicarsi poi le ulteriori disposizioni previste sotto "esami nelle materie teoriche". 4)

4)

L'art. 15 è stato modificato dall'art. 10 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, e dall'art. 2 del D.P.G.P. 25 luglio 1994, n. 35.

Art. 16 (Valutazione finale)

(1) Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova pratica e dei dieci punti per la prova orale. Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione. 5)

5)

L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.

Art. 17 (Conferimento del diploma)

(1) Il diploma di ispettore d'igiene e dell'ambiente viene conferito agli allievi che abbiano superato positivamente gli esami in ciascuna delle materie previste dal precedente articolo 10, punto A), secondo le modalità individuate nel precedente articolo 15, ed abbiano svolto proficuamente il tirocinio pratico previsto dal punto B) del citato articolo 10. 6)

6)

L'art. 17 è stato sostituito con il D.P.G.P. 6 agosto 1987, n. 10.

Art. 18 (Applicazione)

(1) Il presente regolamento si applica alle scuole il cui primo corso ha inizio dopo il primo ottobre 1991. 7)

7)

L'art. 18 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 25 luglio 1994, n. 35.

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