Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) Anche per i lotti di materiale d'elite e di materiale di moltiplicazione devono essere riportati su un registro la conistenza attuale, le entrate e le uscite suddivise per cultivar, per portainnesto, eventualmente per clone e per lo stato virus-sanitario.
(2) Antecendente al primo prelievo delle marze o dei portainnesti, i lotti d'elite e di moltiplicazione debbono ottenere il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.