Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.
(1) Sono soggette a controllo tutte le aziende vivaistiche della Provincia Autonoma di Bolzano che producono, per la vendita, piante di drupacee o di pomacee o di frutta minore.
(2) Pertanto le predette aziende vivaistiche durante tutto il periodo di attività devono sottoporsi alle direttive dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.