(1) Coloro che frequentano un corso di formazione professionale destinato alla promozione sul lavoro (qualificazione di generici, ulteriore qualificazione, specializzazione, aggiornamento, avanzamento) o alla riconversione (passaggio da un settore lavorativo ad un altro) istituito o autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, possono ottenere un assegno giornaliero.
(2) L'ammontare dell'assegno è fissato dalla Giunta provinciale ed è erogato in favore:
- dei disoccupati iscritti ad un qualsiasi corso o dei frequentanti un corso di riconversione;
- degli altri frequentanti in misura proporzionale al mancato guadagno derivante dalla frequenza del corso.
(3) Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono la indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.