(1) I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello provinciale.
(2) I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria provinciale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
- a) iscrizione all' albo professionale;
- b) non aver compiuto il sessantesimo anno di età;
- c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "puericultura", "pediatria preventiva e sociale".
- d) essere in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26.7.1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o titolo equipollente.
(3) Si prescinde dal requisito del limite di età per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo.
(4) Ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'Assessorato alla Sanità della Provincia in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.
(5) Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
(6) Il pediatra che sia già stato iscritto nella stessa graduatoria provinciale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
(7) La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
(8) L'amministrazione provinciale, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 11, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 3, predispone una graduatoria unica provinciale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.
(9) La graduatoria è pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione provinciale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
(10) La graduatoria provinciale, previo parere obbligatorio del Comitato ex articolo 11, è approvata in via definitiva dall'amministrazione provinciale entro il 15 giugno ed è comunicata alle Aziende e all'Ordine provinciale dei medici della Provincia.
(11) La graduatoria ha valore dal 1° giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo.