Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.
(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 45 è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: