(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 lo stipendio mensile lordo del personale medico delle aziende speciali unità sanitarie locali comprensivo del trattamento di anzianità e dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1992, n. 16, in godimento al 31 dicembre 1993 è aumentato del 3,5%. A decorrere dal 1° gennaio 1995 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento di anzianità e dell'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992, n. 16, è aumentato del 2,5% e a decorrere dal 1° novembre 1996 del 3,5%.
(2) A decorrere dal 1° gennaio 1995 le indennità fisse e ricorrenti esclusa l'indennità integrativa speciale, sono aumentate del 6% e dal 1° novembre 1996 del 3,5%.
(3) A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento di anzianità e le indennità fisse e ricorrenti è aumentato del 3% e a decorrere dal 1° luglio 1996 del 2,5%.
(4) La voce stipendiale prevista dall'articolo 7 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 è elevata con decorrenza dal 1° gennaio 1996 a lire 53.000, dal 1° luglio 1996 a lire 81.000, e dal 1° novembre 1996 a lire 121.000.
(5) Con l'entrata in vigore del presente accordo vengono detratti gli importi già corrisposti dalle aziende speciali unità sanitarie locali a titolo d'indennità di vacanza contrattuale.