Pubblicata nel B.U. 6 giugno 1995, N. 27.
I comuni determinano le fasce orarie entro cui gli operatori scelgono il proprio orario di apertura, anche continuato, eventualmente distinte per categorie merceologiche (p. es.: alimentari e non alimentari) e in considerazione del movimento turistico entro i seguenti limiti: dalle ore 6.00 alle ore 23.00.