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In vigore al: 21/11/2014

w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
Istituto ladino di cultura "Micurà de Rü": modifica dello Statuto

La Giunta provinciale
delibera

di approvare la modifica allo statuto dell'Istituto Ladino di cultura "Micurà de Rü" come da deliberazione del consiglio d'Istituto n. 17 del 21 settembre 1990.

STATUTO
DELL'ISTITUTO LADINO DI CULTURA
"ISTITUT LADIN MICURÀ DE RÜ"

Art. 1 (Istituzione)

(1) Viene istituito, allo scopo della conservazione, della tutela e della cura della lingua, della cultura e delle caratteristiche etniche ladine l'Istituto ladino di cultura con sede nel comune di San Martino in Badia denominato "Istitut Ladin Micurà de Rü".

Art. 2 (Compiti)

(1) I compiti spettanti all'istituto sono i seguenti:

  • a)  lo studio a livello scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini delle Dolomiti in collaborazione con istituti tecnici ed universitari nazionali ed esteri e in cooperazione con altre associazioni culturali. L' incentivazione dell'uso della lingua ladina scritta e parlata dovrà avere luogo possibilmente anche in collaborazione con le scuole nelle località ladine e con l'Istituto Pedagogico Ladino;
  • b)  conservazione e tutela della cultura ladina e potenziamento di tutte le misure volte alla conservazione della lingua ladina scritta e parlata attraverso i massmedia, la diffusione (anche tramite vendita effettuata dall' istituto) di pubblicazioni, manifestazioni di carattere culturale, nonché attraverso un aggiornamento programmato atto ad aumentare il livello culturale generale;
  • c)  predisposizione di un archivio, costituito da una raccolta di documentazioni, di fotografie e di registrazioni, realizzazione di una biblioteca specializzata per studi ladini e di un museo ladino;
  • d)  potenziamento dei rapporti fra i ladini delle Dolomiti, della Svizzera e del Friuli;

(2) Per il raggiungimento di queste finalità l'istituto può avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituzioni aventi le stesse finalità, appoggiando eventuali misure di coordinamento.

Art. 3

(1) Sono organi dell'istituto:

  • a)  il consiglio d' istituto;
  • b)  il presidente dell' istituto;
  • c)  il direttore dell' istituto;
  • d)  i revisore dei conti.

Art. 4 (Consiglio d'istituto)

(1) Il consiglio d'istituto è composto dai seguenti membri delle due valli ladine della Provincia di Bolzano:

  • a)  da un rappresentante ladino, nominato dalla Giunta provinciale;
  • b)  da due rappresentanti della val Badia rispettivamente della val Gardena, proposti dalle associazioni culturali ladine, legalmente costituite, le cui finalità statutarie sono parallele a quelle dell' istituto; detti rappresentanti ed i loro sostituti vengono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta delle associazioni culturali. Ad un rappresentante uscente subentra il suo sostituto;
  • c)  da un sindaco o da un vicesindaco o da un assessore comunale delle valli ladine. Il rappresentante per il consiglio d' istituto viene eletto dai sindaci delle due valli in riunione separata. Ove l'elezione non dovesse avere luogo entro due mesi dalla relativa comunicazione, fino al momento dell'elezione medesima questi due membri vengono nominati in via provvisoria dalla Giunta provinciale;
  • d)  dall' intendente e da un rappresentante dell'Istituto Pedagogico;
  • e)  dal direttore dell' istituto e dal suo segretario quali membri di diritto, ma senza diritto di voto.

(2) Il consiglio d'istituto si riunisce almeno quattro volte all'anno; su richiesta della maggioranza dei propri membri esso può venire tuttavia convocato in seduta straordinaria.

(3) Il numero legale del consiglio d'istituto è dato ove risulti presente la maggioranza dei membri.

(4) L'elezione del consiglio d'istituto si svolge nell'anno dell'elezione del consiglio comunale.

(5) Se un membro del consiglio è assente più di tre volte consecutive senza giustificazione, deve cedere il mandato al suo supplente.

Art. 5 (Attribuzioni del consiglio d'istituto)

(1) Il consiglio d'istituto ha le seguenti attribuzioni:

  • a)  nomina del presidente e del vicepresidente dell' istituto in seno ai propri membri;
  • b)  deliberazione di tutti gli atti riguardanti l' istituto per quanto non riservati ad altri organi o affidati ad altri organi con delibera del consiglio d'istituto;
  • c)  approvazione del programma annuale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuale;
  • d)  assunzione e regolamentazione contrattuale del personale dell' istituto;
  • e)  chiamata ed assunzione del direttore dell' istituto;
  • f)  nomina dei revisori dei conti;
  • g)  deliberazione in materia di rimborso spese a membri del consiglio d' istituto, nonché di indennità al presidente ed ai membri del collegio dei revisori entro i limiti stabiliti con legge provinciale sulle commissioni.

Art. 6 (Il presidente dell'istituto)

(1) Al presidente dell'istituto spetta la responsabilità per l'attuazione delle delibere del consiglio d'istituto. Egli rappresenta l'istituto davanti agli altri e presiede le sedute del consiglio d'istituto.

(2) È autorizzato all'incasso di denaro ed a rilasciare le rispettive quietanze. Il presidente è autorizzato altresì ad adottare provvedimenti urgenti che dovranno tuttavia venire ratificati dall'organo competente nella successiva seduta.

(3) Assieme al direttore stabilisce l'ordine del giorno per le sedute del consiglio d'istituto.

Art. 7 (Il direttore dell'istituto)

(1) Spetta al direttore dell'istituto la responsabilità per il lavoro scientifico dell'istituto, nonché per i compiti affidatigli dal consiglio d'istituto.

(2) In collaborazione col presidente egli provvede all'attuazione del programma stabilito dal consiglio d'istituto.

Art. 8 (Revisori dei conti)

(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Esso provvede a tutte le verifiche necessarie per garantire una regolare amministrazione dell'istituto.

(2) Il collegio dei revisori dei conti riferisce annualmente al consiglio d'istituto ed alla Giunta provinciale sui risultati della sua attività.

Art. 9 (Anno finanziario)

(1) L'anno finanziario dell'istituto inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Le delibere relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.

(2) Il programma annuale e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo devono essere approntati entro la fine di ottobre e il conto consuntivo, nonché la relazione finale per l'esercizio finanziario precedente entro la fine di aprile; entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta provinciale unitamente alla relazione dei revisori dei conti. 1)

(3) I mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione e non impiegati entro la fine dell'esercizio finanziario in corso rimangono a disposizione come residui e possono venire utilizzati entro i termini previsti dalla legge.

1)

Vedi l'art. 13 della L.P. 10 agosto 1995, n. 17:

Art. 13

(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti, istituti e aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.

Art. 10 (Entrate)

(1) Le entrate del bilancio dell'istituto sono costituite:

  • a)  dal contributo finanziario annuo della Provincia;
  • b)  dai proventi da eventuali donazioni o lasciti;
  • c)  dall' assegnazione di contributi per attività particolari affidate all'istituto da enti;
  • d)  da qualsiasi altra entrata concernente l' amministrazione e le finalità dell'istituto.

Art. 11 (Patrimonio)

(1) Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili ad esso passati in proprietà attraverso acquisto, donazione o qualsiasi altro atto e che siano in diretta relazione con la conduzione dell'istituto.

(2) In caso di scioglimento dell'istituto, la Giunta provinciale ha facoltà di disporre dell'intero patrimonio.

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