Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) La commissione di convalida di cui all'articolo 23/bis è convocata per la prima seduta dal/dalla Presidente del Consiglio, entro tre giorni dalla nomina, per eleggere il/la presidente, il/la vicepresidente e il segretario/la segretaria, secondo la disciplina prevista dall'articolo 31.
(2) Insediata la commissione, il/la presidente della commissione assegna ai/alle componenti, mediante sorteggio, i nominativi dei consiglieri/delle consigliere per i/le quali devono effettuare l'istruttoria per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e presentare quindi alla commissione le proprie conclusioni.
(3) Per il funzionamento della commissione si applica, per quanto possibile, la disciplina sul funzionamento delle commissioni legislative, di cui al capo IV. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei/delle presenti, con votazioni per alzata di mano. In caso di parità si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto/eletta. 17)
L'art. 30/bis è stato inserito dall'art. 16 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.