Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 1° giugno 1993, n. 25.
(1) Tutti i disegni di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, nonché tutte le mozioni la cui trattazione in Consiglio non sia mai iniziata o non si sia comunque conclusa, decadono alla fine della legislatura. Ciò vale anche per le interrogazioni non evase. 56)
L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 43 della D.C.P. 7 maggio 2003, n. 5.